RegolamentoTitolo I

Art. 14

In vigore dal 15 ago 1928
Per l'amministrazione provvisoria dei beni destinati alla utilizzazione o all'alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato. La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali. I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti pel versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di Tesoreria provinciale, la quale emetterà un vaglia del tesoro sulla Tesoreria centrale a favore della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Opera di previdenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-14

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