RegolamentoTitolo I

Art. 13

In vigore dal 15 ago 1928
I beni mobili infruttiferi, che non siano utilizzabili per gli istituti e per le scuole di cui al primo comma del precedente , sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-13

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