Art. 15
RegolamentoTitolo I

Art. 15

15 / 164
In vigore dal 15 ago 1928
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nel ricevere donazioni, lasciti, legati in favore dell'Opera di previdenza, può accettare, per la concessione dei benefici che ne deriveranno per gli iscritti e per i loro superstiti, condizioni differenti da quelle previste dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-15