RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 50

In vigore dal 15 ago 1928
Gli orfani e le orfane nubili minorenni, e gli orfani e le orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, privi anche di madre, devono inviare, oltre l'istanza, l'atto di matrimonio e gli atti di morte dei genitori, gli atti di nascita di essi richiedenti, il decreto dell'eventuale indennità conferita dalla Corte dei conti, e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo stabilito dal precedente . Per gli orfani e le orfane nubili minorenni e per gli inabili eventualmente interdetti o inabilitati, dovrà inoltre prodursi il verbale di nomina del tutore o del curatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-50

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