RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 51

In vigore dal 8 dic 1957
Gli orfani e le orfane nubili minorenni d'impiegata iscritta all'Opera di previdenza, pur essendo vivente il padre, possono conseguire l'assegno. A tale uopo essi debbono inviare, oltre la domanda, l'atto di matrimonio e quello di morte della madre, l'atto di nascita di ciascuno di essi, il decreto col quale la Corte dei conti ha liquidata l'indennità, e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo richiesto dal precedente . Se privi di ambedue i genitori, occorre aggiungere l'atto di morte del padre e il verbale di nomina del tutore. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1957, N. 1139.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-51

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