RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 47

In vigore dal 15 ago 1928
Non è dovuto l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza agli iscritti cessati dal servizio per dimissioni, revoca o destituzione, neanche quando essi risultino successivamente iscritti ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti. Parimenti non è dovuto l'assegno alla famiglia, quando l'iscritto ha cessato dal servizio per una delle cause menzionate nel comma precedente senza diritto a pensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-47

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