Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 47
112 / 164In vigore dal 15 ago 1928
Non è dovuto l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza agli iscritti cessati dal servizio per dimissioni, revoca o destituzione, neanche quando essi risultino successivamente iscritti ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.
Parimenti non è dovuto l'assegno alla famiglia, quando l'iscritto ha cessato dal servizio per una delle cause menzionate nel comma precedente senza diritto a pensione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-47