Regolamento›Capo III
Art. 44
In vigore dal 15 ago 1928
La vigilanza sulla riscossione delle entrate dell'Opera è esercitata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che con la scorta dei documenti indicati nei precedenti articoli accerta l'esattezza dei versamenti effettuati e notifica alle varie amministrazioni le eventuali differenze riscontrate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-44