RegolamentoCapo III

Art. 44

In vigore dal 15 ago 1928
La vigilanza sulla riscossione delle entrate dell'Opera è esercitata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che con la scorta dei documenti indicati nei precedenti articoli accerta l'esattezza dei versamenti effettuati e notifica alle varie amministrazioni le eventuali differenze riscontrate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo