RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 55

In vigore dal 15 ago 1928
Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-55

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