Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 57
In vigore dal 15 ago 1928
A richiesta della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, i Ministeri inviano lo stato autentico di servizio, e forniscono le notizie e i documenti necessari che sono in loro possesso, per l'accertamento del diritto all'assegno vitalizio dei richiedenti; la Corte dei conti, l'Ufficio pensioni di guerra e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicano le liquidazioni di assegni ordinari di privilegio o di guerra a favore di coloro dai quali sia stato domandato o ai quali sia stato conferito l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-07;1369#art-r-57