Regolamento§ 2

Art. 509

In vigore dal 3 ago 1928
Il Ministero, compiuti gli opportuni accertamenti, promuove i necessari accordi con gli istituti che, anche per il concorso di altri enti eventualmente interessati all'istruzione e all'assistenza dei sordomuti, risultino idonei. Dopo di che stipula una convenzione con gli istituti prescelti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-509

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo