Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 505
In vigore dal 3 ago 1928
II personale di servizio dei Regi istituti è assunto dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.
I singoli regolamenti interni stabiliscono le norme circa il trattamento economico di detto personale e i suoi rapporti con l'Amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-505