Art. 505
RegolamentoCapo II§ 1

Art. 505

95 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
II personale di servizio dei Regi istituti è assunto dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore. I singoli regolamenti interni stabiliscono le norme circa il trattamento economico di detto personale e i suoi rapporti con l'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-505