Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 506
In vigore dal 3 ago 1928
L'anno finanziario dei Regi istituti coincide con l'anno finanziario dello Stato.
Entro il mese di gennaio il Consiglio di amministrazione invia al Ministero per l'approvazione il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente.
Ogni variazione in corso di esercizio deve riportare l'approvazione del Ministero.
Il bilancio consuntivo è presentato per la revisione e l'approvazione entro il mese di settembre. Esso deve indicare il risultato economico della gestione e lo stato generale del patrimonio con le sopravvenute variazioni, nelle forme prescritte dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Al consuntivo deve essere allegata la relazione sul risultato della gestione finanziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-506