Regolamento§ 2

Art. 511

In vigore dal 3 ago 1928
Le convenzioni hanno la durata normale di un quinquennio e si intendono confermate qualora non vengano denunziate da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. Il Ministero tuttavia, per gravissimi motivi sia d'indole amministrativa sia d'indole didattica o disciplinare, può denunziare la convenzione anche durante il quinquennio.
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