Regolamento›§ 2
Art. 511
In vigore dal 3 ago 1928
Le convenzioni hanno la durata normale di un quinquennio e si intendono confermate qualora non vengano denunziate da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.
Il Ministero tuttavia, per gravissimi motivi sia d'indole amministrativa sia d'indole didattica o disciplinare, può denunziare la convenzione anche durante il quinquennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-511