Regolamento§ 2

Art. 512

In vigore dal 3 ago 1928
Le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'istruzione e gli istituti prescelti sono comunicate al Ministero dell'interno. Con decreto Reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, sono formalmente riconosciuti gli istituti designati all'istruzione di sordomuti ed è approvata e resa esecutiva la convenzione di cui al comma precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-512

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo