Regolamento›§ 2
Art. 512
In vigore dal 3 ago 1928
Le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'istruzione e gli istituti prescelti sono comunicate al Ministero dell'interno.
Con decreto Reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, sono formalmente riconosciuti gli istituti designati all'istruzione di sordomuti ed è approvata e resa esecutiva la convenzione di cui al comma precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-512