Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 507
In vigore dal 3 ago 1928
Sulle risultanze dei bilanci, in base alle necessità dei singoli Regi istituti e in relazione anche all'attività che ognuno di essi svolge, il Ministero contribuisce in adeguata misura al mantenimento degli istituti stessi.
Il Ministero in tal modo, oltre a colmare eventuali e giustificate deficienze economiche degli enti, provvede al mantenimento degli alunni ammessi in tutto o in parte a spese dello Stato, e può contribuire ad ogni altra spesa giudicata necessaria per il buon funzionamento dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-507