RegolamentoCapo II§ 1

Art. 504

In vigore dal 3 ago 1928
I Consigli di amministrazione dei Regi istituti, prima dell'inizio dell'anno scolastico, fanno presente al Ministero quali insegnamenti, anche di carattere professionale, e quali prestazioni sussidiarie ritengano necessario di mantenere o di istituire, indicando le persone cui intendano affidare i rispettivi incarichi e l'emolumento da corrispondersi per ciascuno. Nessun incarico può essere conferito senza l'approvazione del Ministero. Nei regolamenti di ciascun istituto sono stabiliti i rapporti fra l'Amministrazione e il personale suddetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-504

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo