Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 504
In vigore dal 3 ago 1928
I Consigli di amministrazione dei Regi istituti, prima dell'inizio dell'anno scolastico, fanno presente al Ministero quali insegnamenti, anche di carattere professionale, e quali prestazioni sussidiarie ritengano necessario di mantenere o di istituire, indicando le persone cui intendano affidare i rispettivi incarichi e l'emolumento da corrispondersi per ciascuno.
Nessun incarico può essere conferito senza l'approvazione del Ministero.
Nei regolamenti di ciascun istituto sono stabiliti i rapporti fra l'Amministrazione e il personale suddetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-504