Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 501
In vigore dal 3 ago 1928
Il segretario-economo disimpegna i servizi di segreteria, economato e cassa dell'istituto. Egli tiene in ordine i registri e gli inventari ed ogni altro documento contabile; compila i bilanci ed i rendiconti; fa le riscossioni e i pagamenti in base ad ordinativi firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-501