Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 498
In vigore dal 3 ago 1928
Il direttore dei Regi istituti, oltre all'attribuzione di cui all'ultimo capoverso dell', sovraintende all'andamento morale, disciplinare, didattico dell'istituto stesso. Ha alla sua dipendenza tutto il personale; cura ogni incombenza relativa alla vita interna, riferendone al Consiglio e, per quanto riguarda il funzionamento e l'ordinamento didattico, è direttamente responsabile verso il Ministero, al quale in ogni caso fa le opportune proposte.
In via provvisionale dispone per l'allontanamento degli alunni e del personale di ruolo e non di ruolo per motivi disciplinari, salvo a riferirne secondo i vari casi al Consiglio di amministrazione o al Ministero per i provvedimenti definitivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-498