RegolamentoCapo II§ 1

Art. 476

In vigore dal 3 ago 1928
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni volta che il presidente lo convochi. Il Consiglio: a) provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo e ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione patrimoniale e finanziaria dell'istituto; b) sovraintende all'andamento interno dell'istituto e all'esatta osservanza delle disposizioni statutarie e di regolamento; c) provvede alla nomina, al licenziamento ed alle punizioni disciplinari del personale fuori ruolo e di servizio; d) procede alle ammissioni degli alunni secondo le norme indicate agli e seguenti nonché al loro eventuale allontanamento; e) adotta in via di urgenza tutti i provvedimenti necessari al buon andamento dell'istituto, salvo a riferire con particolare rapporto al Ministero su tutto quanto eccede l'ordinaria competenza; f) trasmette non oltre il mese di settembre di ogni anno al Ministero particolareggiata relazione sull'andamento didattico, morale ed economico dell'istituto. Ogni deliberazione del Consiglio viene eseguita a cura del direttore.
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