Regolamento§ 2

Art. 472

In vigore dal 3 ago 1928
Insieme col bando per l'ammissione di cui all' ogni anno il Ministero stabilisce nei limiti dei fondi disponibili in bilancio un certo numero di posti gratuiti da godersi nell'istituto cui è annessa la scuola e di borse di studio da conferirsi agli aspiranti che ne fanno domanda. Ai posti gratuiti e alle borse di studio non sono ammessi a concorrere coloro che per i loro titoli potrebbero soltanto aspirare al certificato di assistente. Il concorso deve essere espletato entro il settembre. Esso è per titoli e viene giudicato da una Commissione nominata dal ministro. Per la compilazione della graduatoria si tiene speciale conto dei documenti comprovanti le condizioni economiche del richiedente. In ogni caso non sono ammessi al concorso i ripetenti. Anche le borse di studio debbono di preferenza godersi nell'interno dell'istituto semprechè ve ne sia la possibilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-472

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