Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 477
In vigore dal 3 ago 1928
Debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero i contratti di alienazione di beni immobili, le locazioni e conduzioni per più di nove anni, le deliberazioni che importano trasformazione e diminuzione del patrimonio, le costituzioni di servitù passive, di pegni o d'ipoteche, le trattazioni di prestiti e di mutui attivi.
Tutte le deliberazioni prese in seguito all'autorizzazione preventiva debbono essere, non più tardi di quindici giorni dalla loro data, comunicate al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-477