Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 478
In vigore dal 3 ago 1928
La tutela e la vigilanza sui Regi istituti dei sordomuti, in quanto non sia diversamente disposto nel presente regolamento, sono esercitate dal Ministero della pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-478