Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 479
In vigore dal 3 ago 1928
Ogni anno, al termine dei corsi, il Consiglio di amministrazione notifica agli enti, che mantengono posti di loro patronato, il numero di quelli vacanti, invitando gli enti a designare i nuovi alunni.
La definitiva accettazione nell'istituto degli alunni prescelti dagli enti è subordinata all'esito della visita d'idoneità da farsi all'atto dell'ammissione da parte del direttore e del sanitario dell'istituto sulla base dei moduli di cui all'allegato n. 1 al R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995. Gli enti di cui sopra trasmettono non oltre la fine di agosto al Consiglio di amministrazione del Regio istituto le domande eccedenti la disponibilità dei posti di loro spettanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-479