Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 484
In vigore dal 3 ago 1928
Il Consiglio di amministrazione può in ogni tempo deliberare l'allontanamento dell'alunno accolto a qualsiasi titolo, quando non si riscontrino in lui le condizioni volute dalla legge per l'assolvimento dell'obbligo scolastico o quando sia riconosciuto non adatto alla vita interna dell'istituto.
Quando l'alunno, comunque dimesso, non possa essere riconsegnato alla famiglia o alle persone legalmente incaricate della sua custodia, l'istituto segnala il caso al prefetto ed alla locale Congregazione di carità per le opportune provvidenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-484