RegolamentoCapo II§ 1

Art. 487

In vigore dal 3 ago 1928
Gli alunni, che abbiano compiuto il 16° anno di età ma non il corso di studio, possono a giudizio del direttore essere mantenuti nell'istituto fino al termine del corso nel caso che risultino posti vacanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-487

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo