Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 490
In vigore dal 3 ago 1928
Gli esami nei Regi istituti hanno luogo secondo le disposizioni vigenti nelle scuole elementari per quanto riguarda il giudizio, il modo di esprimerlo e la formazione delle Commissioni. Della Commissione di esame per l'ammissione al grado superiore e per il conseguimento del certificato di studi compiuti fa parte anche il direttore dell'istituto.
Ogni altra disposizione relativa alla materia degli esami ed alla promozione degli alunni nelle scuole elementari non è applicabile a quelle dei sordomuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-490