Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 486
In vigore dal 3 ago 1928
Nei Regi istituti il corso preparatorio ha la durata di almeno due anni, il corso elementare inferiore e quello superiore durano ciascuno quattro anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-486