RegolamentoCapo II§ 1

Art. 483

In vigore dal 3 ago 1928
I presidenti dei Regi istituti, dopo l'assegnazione di tutti i posti disponibili, trasmettono al Ministero le domande degli altri graduati per l'eventuale accoglimento, a norma degli e seguenti, in altri istituti di sordomuti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo. I Regi istituti possono ammettere alunni esterni a frequentare le proprie scuole subordinatamente ai posti disponibili nelle varie classi.
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