Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 483
73 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I presidenti dei Regi istituti, dopo l'assegnazione di tutti i posti disponibili, trasmettono al Ministero le domande degli altri graduati per l'eventuale accoglimento, a norma degli e seguenti, in altri istituti di sordomuti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo.
I Regi istituti possono ammettere alunni esterni a frequentare le proprie scuole subordinatamente ai posti disponibili nelle varie classi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-483