Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 487
77 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Gli alunni, che abbiano compiuto il 16° anno di età ma non il corso di studio, possono a giudizio del direttore essere mantenuti nell'istituto fino al termine del corso nel caso che risultino posti vacanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-487