Regolamento›§ 2
Art. 473
In vigore dal 3 ago 1928
Il godimento del posto o della borsa di studio può essere fatto cessare dal direttore a quel beneficiato, il quale, nonostante due richiami avuti, dia tuttavia prova di scarso profitto o di indisciplina.
Gli esterni decadono dal godimento della borsa, oltre che per i motivi di cui al comma precedente, per scarsa frequenza ingiustificata alla scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-473