Regolamento›§ 2
Art. 470
In vigore dal 3 ago 1928
Alla fine del corso gli alunni conseguono il titolo di speciale abilitazione, nel quale deve essere indicata la qualifica di ottimo, buono, idoneo.
Tale titolo dà a coloro che siano forniti del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, se veggenti, il diritto a concorrere a tutti i posti di educatori dei ciechi; se ciechi, il diritto a concorrere solo ai posti d'insegnante o di direttore, esclusi i posti di assistente o di maestra del giardino d'infanzia.
A coloro che non sono forniti del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare il titolo anzidetto dà diritto a concorrere solo ai posti di assistente, eccezion fatta per coloro che siano forniti di diploma universitario, i quali possono concorrere anche per i posti di direttore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-470