Regolamento›§ 2
Art. 468
In vigore dal 3 ago 1928
Al personale di servizio destinato alla pulizia ed alla custodia dei locali si provvede con incarichi provvisori, anno per anno, e con l'assegnazione di retribuzioni individuali non inferiori a L. 3000.
Nell'apposita convenzione da stipularsi con l'istituto dei ciechi giusta l' tale spesa forma oggetto di particolare obbligo da parte dell'istituto stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-468