Art. 478
RegolamentoCapo II§ 1

Art. 478

68 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
La tutela e la vigilanza sui Regi istituti dei sordomuti, in quanto non sia diversamente disposto nel presente regolamento, sono esercitate dal Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-478