Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 476
66 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni volta che il presidente lo convochi.
Il Consiglio:
a) provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo e ad ogni altro atto di ordinaria amministrazione patrimoniale e finanziaria dell'istituto;
b) sovraintende all'andamento interno dell'istituto e all'esatta osservanza delle disposizioni statutarie e di regolamento;
c) provvede alla nomina, al licenziamento ed alle punizioni disciplinari del personale fuori ruolo e di servizio;
d) procede alle ammissioni degli alunni secondo le norme indicate agli e seguenti nonché al loro eventuale allontanamento;
e) adotta in via di urgenza tutti i provvedimenti necessari al buon andamento dell'istituto, salvo a riferire con particolare rapporto al Ministero su tutto quanto eccede l'ordinaria competenza;
f) trasmette non oltre il mese di settembre di ogni anno al Ministero particolareggiata relazione sull'andamento didattico, morale ed economico dell'istituto.
Ogni deliberazione del Consiglio viene eseguita a cura del direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-476