Regolamento›Capo II›§ 1
Art. 496
In vigore dal 3 ago 1928
I posti di assistente nei Regi istituti si conferiscono dal Ministero in seguito a concorso per titoli e per esami fra gli aspiranti forniti dei titoli di cui all', lettera b), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Il periodo di prova, di cui all' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è per detto personale esteso ad un intero anno scolastico, durante il quale l'assistente attende ad una preparazione teorico-pratica sotto la responsabilità del direttore.
L'esito favorevole del periodo di prova risulta da un certificato del direttore.
Detto certificato è indispensabile per ottenere presso una scuola di metodo, a norma dell', lo speciale titolo di idoneità all'ufficio di assistente.
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