RegolamentoCapo III

Art. 17

In vigore dal 3 ago 1928
Agli impiegati d'ordine dell'Ufficio scolastico sono affidate la tenuta dell'archivio e del protocollo, la copia e la spedizione della corrispondenza. Essi curano altresì, per quanto riguarda l'istruzione elementare, la tenuta: a) dello schedario degli insegnanti dipendenti dal Provveditorato; b) di un registro, nel quale siano elencati gli insegnanti del Regno temporaneamente o definitivamente esclusi dallo insegnamento, secondo le indicazioni contenute nel Bollettino ufficiale del Ministero; c) del registro degli insegnanti prescritto per il servizio del Monte pensioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-17

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