Regolamento›Capo IV
Art. 19
In vigore dal 3 ago 1928
I posti d'ispettore centrale per l'istruzione elementare, che il Ministro non conferisca a sua scelta a termini dell', comma 3°, del testo unico, sono attribuiti in seguito a concorso per titoli ed esami. Al concorso sono ammessi:
a) i funzionari ispettivi, che abbiano almeno sette anni di servizio governativo;
b) i presidi e gli insegnanti di ruolo A degli istituti di istruzione media, regi o pareggiati, che abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo;
c) i direttori centrali dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, i quali abbiano almeno sette anni di servizio come direttori centrali.
I candidati non devono avere superato l'età di cinquanta anni alla data del decreto con cui è indetto il concorso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-19