Regolamento›Capo IV
Art. 22
In vigore dal 3 ago 1928
Le domande pervenute all'Ufficio scolastico oltre il termine stabilito nel bando di concorso o redatte in carta da bollo insufficiente non sono dal Ministero prese in considerazione. La mancanza anche di un solo dei documenti, indicati nello , importa la esclusione dal concorso.
Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine improrogabile di quindici giorni perché sia regolarizzato.
La tassa d'ammissione al concorso è rimborsata solo nel caso che il concorso sia revocato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-22