Regolamento›Capo IV
Art. 21
In vigore dal 3 ago 1928
Entro il termine stabilito dal bando di concorso il provveditore invia al Ministero le domande e i documenti relativi, accompagnando quelle dei candidati di cui alla lettera c) dell' con una relazione nella quale, esposti succintamente i precedenti di servizio del candidato, desumendoli dal fascicolo personale e dagli altri atti di ufficio, esprime il proprio motivato parere sulle condizioni fisiche e sulle qualità intellettuali del candidato e sulle sue attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio.
Nella relazione deve anche essere precisato se il candidato sia direttore centrale da sette anni in Comune che conserva l'amministrazione delle scuole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-21