Regolamento›Capo IV
Art. 25
In vigore dal 3 ago 1928
Ogni Commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci per la prova orale, di dieci per la prova pratica. Dispone inoltre di dieci punti complessivamente per i titoli accademici e di carriera e per le pubblicazioni.
Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano ottenuto almeno 8 decimi nel complesso delle prove scritte con non meno di 7 in ciascuna di esse.
Non è approvato il candidato che non abbia ottenuto almeno 8 decimi nella prova orale e nella prova pratica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-25