Regolamento›Capo IV
Art. 23
In vigore dal 3 ago 1928
La Commissione giudicatrice del concorso è composta: di un consigliere di Stato, che la presiede, del direttore generale dell'istruzione elementare e di tre professori stabili di Università o di Regi Istituti superiori di magistero, di cui uno di scienze e uno almeno di lettere e filosofia.
L'ufficio di segretario è affidato ad un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore all'8°.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-23