Regolamento›Capo IV
Art. 28
In vigore dal 3 ago 1928
Ultimato l'esame orale, la Commissione compila l'elenco degli ammessi alla prova pratica, comprendendovi soltanto quelli che hanno conseguito nell'esame orale una votazione non inferiore agli 8 decimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-28