RegolamentoCapo IV

Art. 33

In vigore dal 3 ago 1928
Gli ispettori centrali, per l'attuazione del programma prestabilito, prendono cognizione diretta dell'opera svolta nelle circoscrizioni dagli ispettori scolastici, rilevandone le particolarità e i risultati, e, sul fondamento degli elementi raccolti, studiano e propongono al ministro i mezzi più idonei ad unificare l'azione di vigilanza, ad intensificarla dove occorra, e ad assicurarne la continuità e la piena corrispondenza con le direttive del Ministero. Quando lo ritengano opportuno, ai fini indicati dal comma precedente, estendono le loro indagini anche alle direzioni didattiche governative e, con preavviso al podestà, a quelle comunali. In entrambi i casi possono nelle loro visite essere accompagnati dall'ispettore della circoscrizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-33

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo