Regolamento›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 3 ago 1928
Gli ispettori centrali adempiono tutti gli incarichi che, in via straordinaria, sono loro conferiti dal ministro o dal direttore generale per l'istruzione elementare, ai quali riferiscono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-36