RegolamentoCapo V

Art. 40

In vigore dal 3 ago 1928
La Commissione giudicatrice è composta: di un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione; di un professore di pedagogia o di filosofia delle Università o di Regi Istituti superiori di Magistero; di un ispettore centrale per l'istruzione elementare; di un professore di scienze degli istituti magistrali; di un professore di lettere italiane degli istituti di istruzione media di secondo grado. Nel decreto di nomina è indicato il presidente. L'ufficio di segretario della Commissione è affidato ad un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-40

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo