Regolamento›Capo V
Art. 43
In vigore dal 3 ago 1928
Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle tre prove scritte, di dieci per l'esame orale e di dieci per i titoli.
Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano ottenuto 7 decimi nel complesso delle tre valutazioni delle prove scritte con non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.
Non è approvato il candidato che non abbia ottenuto almeno 6 decimi nella prova orale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-43