Art. 28
RegolamentoCapo IV

Art. 28

139 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Ultimato l'esame orale, la Commissione compila l'elenco degli ammessi alla prova pratica, comprendendovi soltanto quelli che hanno conseguito nell'esame orale una votazione non inferiore agli 8 decimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-28